Con la pubblicazione del nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, sottoscritto dalle Parti sociali in accordo con il Governo, vengono aggiornati gli accordi precedenti. La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha raccolto in una circolare informativa delle indicazioni rivolte ai professionisti ed agli studi professionali per la sicurezza necessaria in questo periodo di emergenza COVID-19, ritenendo utile una valutazione da parte dei professionisti riguardo l’aggiornamento di procedure e protocolli adottate nel contesto lavorativo.
Il nuovo protocollo è in sostanza un aggiornamento delle misure generali per prevenire qualsiasi forma di affollamento e ridurre le situazioni a rischio di contagio di COVID-19 nei luoghi di lavoro, senza grosse variazioni rispetto al precedente. Il documento di riferimento per gli studi professionali è l’Allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021, nella sezione “Uffici aperti al pubblico” che interessa strutture pubbliche e private. Le misure da adottare contenute sono:
La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) fornisce ulteriori precisazioni. Ad esempio, specifica che per prevenire focolai nelle aree maggiormente colpite dal virus, i datori di lavoro dovranno fornire collaborazione con l’autorità sanitaria competente che può disporre misure aggiuntive come l’esecuzione del tampone per i lavoratori. Questa collaborazione è necessaria anche per la gestione di persone sintomatiche in azienda o positive al tampone COVID-19 per la definizione di “contatti stretti”(lavoratori, terzisti, fornitori, cliente, etc). Secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria può essere necessaria la richiesta di lasciare lo stabilimento ai “contatti stretti”. Segnalare situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori attraverso il medico competente, nel rispetto della privacy.
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e delle attrezzature, sia per le postazioni di lavoro che per le aree comuni. Perciò è necessario l’utilizzo di detergenti adeguati, in particolare per le attrezzature di uso comune. Si consiglia pertanto di definire un piano per le attività di pulizia e sanificazione stabilendo frequenza e modalità, anche affidandolo ad aziende esterne per la sanificazione professionale.
Il Protocollo consente lo svolgimento in presenza della formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori interni, secondo le disposizioni delle singole regioni. Sono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, così come l’attività formativa in presenza nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. Sempre garantendo il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali, seguendo le indicazioni fornite dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
Per quanto riguarda le eventuali trasferte nazionali o internazionali, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) consiglia di predisporre (o aggiornare) un documento condiviso sull’ambito dei rischi per la salute dei lavoratori correlati alle trasferte, in cui inserire le precauzioni derivanti dal contesto epidemiologico. Questo aspetto è di competenza del datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente (se presente) e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per ridurre i rischi derivanti dalle aggregazioni sociali negli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro ed il rientro al proprio domicilio sono incentivate le forme di trasporto tramite mezzi privati o con l’utilizzo di navette aziendali, nel rispetto del dovuto distanziamento interpersonale e con adozione di dispositivi di protezione individuale.
I lavoratori possono essere reintegrati in azienda solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, secondo la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. Sono dunque individuate diverse casistiche: