L’attenzione sul Superbonus al 110% continua ad essere molto alta. Si nutrono molte aspettative su questo importante incentivo fiscale e gradualmente si inizia a fare luce sui decreti che lo hanno sancito attraverso la pubblicazione delle indicazioni per l’attuazione.
La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ad esempio chiarisce con maggiore precisione la tipologia di interventi che danno diritto al bonus ed in quale misura.
Tra i termini introdotti da questa nuova detrazione fiscale abbiamo imparato a conoscere il significato di interventi trainanti ed interventi trainati.
Nel primo caso si tratta di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o all’adozione di misure antisismiche degli edifici necessari per poter ottenere il beneficio, nel secondo caso si tratta invece di interventi che possono goderne a condizione che sia svolto contemporaneamente uno degli interventi trainanti.
Per entrambi spetta la detrazione elevata al 110%, purché siano realizzati congiuntamente ovvero se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Tutte le spese devono essere effettuate inoltre nel periodo in cui l’agevolazione è in vigore.
Per via della complessità dell’argomento è rimasta invece meno chiara la distinzione esatta tra gli interventi che possono rientrare in una delle due categorie, perciò l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con questo ulteriore chiarimento.
Sono detti interventi trainanti o principali quegli interventi che mirano al raggiungimento dell’efficienza energetica di un edificio o l’adozione di misure antisismiche. In particolare:
Inoltre, la stessa circolare specifica che la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110% e sono ammesse alla detrazione anche le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione e regolazione.
Sono incluse tra le spese che beneficiano del Superbonus anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e che incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente insieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco.
Gli interventi, inoltre, devono sempre portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio da dimostrare con certificazione energetica APE (dove non possibile è ammesso il conseguimento della classe energetica più alta), anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Da ricordare sempre che gli interventi di efficientemento energetico sono agevolabili a condizione che gli ambienti oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti. Fanno eccezione soltanto l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
I cosiddetti interventi trainati possono godere dell’agevolazione al 110% solo se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti e solo se gli interventi sono stati effettivamente conclusi.
Rientrano in questa categoria:
Sono agevolabili inoltre anche le spese accessorie quali acquisto dei materiali, progettazione e le spese professionali, sempre a condizione che gli interventi siano portati a termine.
Se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il Superbonus spetta anche per le seguenti tipologie di interventi:
Nel caso in cui l’edificio che si intende ristrutturare sia sottoposto ad un vincolo dei beni culturali e del paesaggio oppure se gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi trainati, a condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, se ciò non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati a condizione che:
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