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Superbonus 110%: quali sono gli interventi trainanti e quali quelli trainati

12 Aprile, 2021
Denise Carulli

L’attenzione sul Superbonus al 110% continua ad essere molto alta. Si nutrono molte aspettative su questo importante incentivo fiscale e gradualmente si inizia a fare luce sui decreti che lo hanno sancito attraverso la pubblicazione delle indicazioni per l’attuazione.

La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ad esempio chiarisce con maggiore precisione la tipologia di interventi che danno diritto al bonus ed in quale misura.

Distinzione tra interventi trainanti e interventi trainati

Tra i termini introdotti da questa nuova detrazione fiscale abbiamo imparato a conoscere il significato di interventi trainanti ed interventi trainati.

Nel primo caso si tratta di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica o all’adozione di misure antisismiche degli edifici necessari per poter ottenere il beneficio, nel secondo caso si tratta invece di interventi che possono goderne a condizione che sia svolto contemporaneamente uno degli interventi trainanti. 

Per entrambi spetta la detrazione elevata al 110%, purché siano realizzati congiuntamente ovvero se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Tutte le spese devono essere effettuate inoltre nel periodo in cui l’agevolazione è in vigore.

Per via della complessità dell’argomento è rimasta invece meno chiara la distinzione esatta tra gli interventi che possono rientrare in una delle due categorie, perciò l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con questo ulteriore chiarimento.

Quali sono gli interventi trainanti

Sono detti interventi trainanti o principali quegli interventi che mirano al raggiungimento dell’efficienza energetica di un edificio o l’adozione di misure antisismiche. In particolare:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, anche per edifici unifamiliari o plurifamiliari purchè siano indipendenti;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), impianti di microcogenerazione o impianti a collettori solari;
  • interventi di sostituzione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari purchè siano indipendenti;
  • interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, inclusa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Inoltre, la stessa circolare specifica che la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110% e sono ammesse alla detrazione anche le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione e regolazione.

Sono incluse tra le spese che beneficiano del Superbonus anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e che incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente insieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco.

Gli interventi, inoltre, devono sempre portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio da dimostrare con certificazione energetica APE (dove non possibile è ammesso il conseguimento della classe energetica più alta), anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Da ricordare sempre che gli interventi di efficientemento energetico sono agevolabili a condizione che gli ambienti oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti. Fanno eccezione soltanto l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. 

Quali sono gli interventi trainati

I cosiddetti interventi trainati possono godere dell’agevolazione al 110% solo se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti e solo se gli interventi sono stati effettivamente conclusi.

Rientrano in questa categoria:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico che già usufruivano dell’ecobonus (indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013), con gli stessi limiti di detrazione e di spesa, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti facenti parte degli interventi trainanti;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica.

Sono agevolabili inoltre anche le spese accessorie quali acquisto dei materialiprogettazione e le spese professionali, sempre a condizione che gli interventi siano portati a termine.

Se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il Superbonus spetta anche per le seguenti tipologie di interventi:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh.

Casi eccezionali 

Nel caso in cui l’edificio che si intende ristrutturare sia sottoposto ad un vincolo dei beni culturali e del paesaggio oppure se gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi trainati, a condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, se ciò non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.

Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati a condizione che:

  • l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione oppure all’adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • l’energia non autoconsumata in sito e non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Le informazioni fornite in questa e-mail sono solo a scopo informativo e non hanno valore legale. Habitissimo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali azioni intraprese dal destinatario. Habitissimo inoltre consiglia di ottenere una consulenza professionale prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione, poiché l’interpretazione delle leggi e la sua applicazione da parte delle autorità locali autonome o nazionali possono variare e potrebbero non coincidere con quelle espresse in questa e-mail.

Superbonus 110%: quali sono gli interventi trainanti e quali quelli trainati

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