L’11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020).
Alla luce di questa novità, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, cambia la definizione di “impianto termico” per gli interventi realizzati dall’11 giugno 2020.
Cosa cambia?
In sostanza non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.
A precisarlo è la FAQ 9D – Ecobonus, pubblicata sul proprio sito da Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Impianto termico: le definizioni dei Enea
Più in dettaglio, le definizioni fornite da Enea sono:
Generatore di calore
parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
Impianto termico
impianto tecnologico fisso destinato:
Ma ai fini delle agevolazioni non si considerano impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
L’impianto deve essere nuovo per ottenere l’ecobonus?
Nello stesso elenco di FAQ (7D) di Enea è menzionato anche il caso di chi ha una caldaia che assolve sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria e intende rendere più efficiente il proprio impianto installando un sistema di pompe di calore per il riscaldamento, ma mantenendo la vecchia caldaia per la produzione di acqua calda.
Enea risponde che l’intervento così concepito può essere ritenuto agevolabile ai sensi del comma 347 della legge finanziaria. Infatti, sebbene il comma 5 dell’Art.1 del decreto 19/02/2007 “decreto edifici” preveda che gli interventi siano agevolabili con lo smantellamento del vecchio generatore, essendo l’obiettivo finale il conseguimento dell’efficienza energetica, per il MiSE il vecchio generatore può non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Tale condizione naturalmente deve essere asseverata da un tecnico abilitato.