Quello conosciuto ormai come superbonus è una delle più importanti misure fiscali lanciate con il decreto-legge del 19 maggio 2020, elaborato in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 notoriamente causa di disagi economici e sociali.
A prima vista la possibilità di avere detrazioni fiscali al 110% su alcuni lavori edili sembra un’occasione in oro, per i committenti ed anche per chi materialmente esegue i lavori. La spinta data dagli incentivi statali è senza dubbio molto interessante poiché porta a nuovi cantieri e anche a grossi budget investiti.
Da subito questo nuovo incentivo statale ha creato però anche molti interrogativi a cui proviamo a dare una risposta.
Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano nella misura del 110% per spese documentate sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 e vengono rese mediante cinque quote annuali di pari importo. Una condizione per l’accesso alla detrazione è il passaggio ad una classe energetica superiore, o dove non possibile il raggiungimento della classe energetica più alta da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE).
Le agevolazioni si applicano a:
L’aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascuno di essi a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi citati sopra e con alcune condizioni da verificare caso per caso.
Ad esempio, l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica è agevolata al 110% per spese fino a 48.000 € e nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale. Inoltre è subordinata alla cessione dell’energia prodotta in eccesso al GSE e non è cumulabile con altri incentivi.
Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e le asseverazioni.
Questo è possibile solo se gli interventi sono abbinati a quelli più importanti che danno diritto alla detrazione.
A seconda dei casi, le detrazioni fiscali possono essere richieste da:
La detrazione ottenuta si moltiplica per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio in caso di condomìnio.
No. Le detrazioni non si applicano su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Come indicato nell’art. 121 del decreto-legge contenente le nuove agevolazioni, le detrazioni fiscali possono essere trasformate in sconto sul corrispettivo dovuto oppure in credito d’imposta cedibile.
Chi sostiene spese ha diverse opzioni:
Questa modalità riguarda interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
I crediti d’imposta si possono utilizzare anche in compensazione per le rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Per l’impresa che riceve il credito d’imposta ci sono due possibilità:
L’importo dello sconto in fattura può essere trasformato dal fornitore in credito d’imposta e successivamente ceduto.
Il contribuente deve richiedere a soggetti abilitati un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Questo documento deve essere trasmesso per via telematica all’ENEA.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, l’efficacia degli interventi a tale scopo deve essere asseverata da professionisti specializzati che attestano anche l’adeguatezza delle spese.
Per attestazioni e asseverazioni “infedeli” si applica una sanzione amministrativa che può andare da 2.000 € a 15.000 €. Se il fatto costituisce reato si applicano le sanzioni penali del caso.
La trasmissione sarà solo telematica. Ulteriori chiarimenti saranno forniti dall’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge rilancio, in modo da fornire le indicazioni necessarie sulle modalità di trasmissione delle asseverazioni e le relative modalità attuative.
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