Con il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 vengono introdotte alcune novità per quanto riguarda gli aiuti ad imprese e liberi professionisti.
Le nuove disposizioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sono in vigore dal 9 aprile 2020.
Un importante provvedimento adottato al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese è la concessione di garanzie per finanziamenti da parte di SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2020.
SACE S.p.A. è la società di Cassa depositi e prestiti incaricata della gestione post-Covid dell’emergenza, diretta e coordinata in questa occasione dal ministero dell’Economia.
Il fondo massimo ammonta a 200 miliardi di euro, dei quali 30 miliardi sono destinati a piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita IVA.
I finanziamenti sono destinati diverse categorie di imprese, secondo la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che hanno pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo ovvero microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI).
Tra le condizioni che regolano il rilascio delle garanzie (per maggiori dettagli leggere il decreto legge):
La garanzia copre il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l’80%per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; il 70%per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
Inoltrel’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Se un’impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, o di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano.
Per il rilascio delle garanzie a copertura di finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica una procedura semplificata.
Se invece l’impresa ha dipendenti o fatturato superiori a questa soglia, il rilascio della garanzia è subordinato al ruolo che l’impresa svolge in Italia rispetto a contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro o peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per ogni singola impresa è di 5 milioni di euro.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
I finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Toscana, Marche, Abruzzo).
Il decreto contiene inoltre una precisazione per quanto riguarda la domanda per ricevere l’indennità di 600 € secondo l’articolo 44 del decreto-legge 17 Marzo 2020, n18. I professionisti dovranno essere iscritti in via esclusiva ad uno degli enti privati di previdenza obbligatoria (secondo il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103) e non dovranno né percepire redditi da lavoro dipendente, né essere titolari di pensione.
Si affronta anche la questione mutui per alleviare i disagi che questa situazione eccezionale comporta. Nello specifico, qualora un lavoratore autonomo si ritrovasse nella situazione di non poter pagare il mutuo della prima casa, potrà chiedere la sospensione del pagamento delle rate al massimo due volte (complessivamente non più di 18 mesi). Ovviamente la durata del mutuo verrà prorogata della stessa durata dell’interruzione. Questo sarà possibile per i nove mesi successivi all’entrata in vigore del decreto legge, anche per mutui in ammortamento da meno di un anno, ma solo se si potrà dimostrare l’impossibilità di pagare le rate.
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