Un nuovo contributo statale per i professionisti con partita IVA che hanno subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza provocata dal perdurare della pandemia. Parliamo del “Contributo a fondo perduto perequativo” che è stato annunciato all’interno del “Decreto Sostegni bis”, le cui richieste dovranno pervenire entro la fine dell’anno. Complessivamente sono destinati a questa misura 4,4 miliardi di euro.
Questa nuova misura di sostegno può essere richiesta dai “soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione” che risiedono nel territorio nazionale. La prima condizione per ottenere il contributo a fondo perduto è possedere una partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021. La seconda condizione riguarda invece il fatturato. I ricavi e i compensi relativi al 2019 non devono superare i 10 milioni di euro e deve essere dimostrato un calo del 30% rispetto all’anno precedente.
Per capire di quale somma si tratta occorre fare un semplice calcolo: la differenza tra il fatturato del 2019 da quello del 2020, da cui detrarre l’importo dei contributi a fondo perduto già ricevuti durante l’emergenza Covid-19. Non si potrà richiedere il contributo se l’importo dei contributi già ottenuti è superiore rispetto alla differenza di fatturato. L’importo che si riceverà sarà stabilito in percentuali differenti in base al fatturato relativo all’anno d’imposta 2019. Chi ha ricavi e compensi inferiori a 100.000 € avrà il 30%, da 100.000 a 400.000 € il 20%, tra 400.000 e 1 milione di euro il 15%, tra 1 e 5 milioni di euro spetta al 10% e tra 5 e 10 milioni di euro si scende al 5%. Il contributo non ha una soglia minima, ma non può superare i 150.000 €. Se la somma tra il contributo perequativo e gli aiuti statali ricevuti in precedenza supera il massimale consentito dovrà essere indicato sull’istanza il minor importo richiesto, così da non superare i limiti stabiliti.
L’istanza relativa al contributo perequativo a fondo perduto per partite IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Ciò è possibile in due modalità differenti:
La data limite per entrambe le modalità è martedì 28 dicembre 2021, non si potrà inviare l’istanza dopo questa data.Nell’istanza deve essere specificato se si desidera ottenere il contributo sotto forma di accredito su conto corrente indicando l’IBAN o se si preferisce utilizzarlo comr credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La scelta è irrevocabile per cui occorre pensarci bene.In caso di errore basta presentare nuovamente l’istanza che andrà a sostituire quella precedente ed è possibile rinunciare al contributo presentando una rinuncia all’Istanza già trasmessa. L’istanza può essere presentata anche da intermediari con apposita delega.
Nel rispetto delle norme vigenti, il contributo può essere fruito solo dai soggetti in regola con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, il contributo perequativo sarà concesso alle partite IVA solo dopo i controlli degli esiti dell’istanza. L’esito si potrà consultare attraverso l’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.