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Cambia il protocollo anti Covid-19 per gli studi professionali

27 Aprile, 2021
rossella

Con la pubblicazione del nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, sottoscritto dalle Parti sociali in accordo con il Governo, vengono aggiornati gli accordi precedenti. La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha raccolto in una circolare informativa delle indicazioni rivolte ai professionisti ed agli studi professionali per la sicurezza necessaria in questo periodo di emergenza COVID-19, ritenendo utile una valutazione da parte dei professionisti riguardo l’aggiornamento di procedure e protocolli adottate nel contesto lavorativo.

Cambia il protocollo anti Covid-19 per gli studi professionali

Cosa cambia riguardo ai protocolli di settore

Il nuovo protocollo è in sostanza un aggiornamento delle misure generali per prevenire qualsiasi forma di affollamento e ridurre le situazioni a rischio di contagio di COVID-19 nei luoghi di lavoro, senza grosse variazioni rispetto al precedente. Il documento di riferimento per gli studi professionali è l’Allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021, nella sezione “Uffici aperti al pubblico” che interessa strutture pubbliche e private. Le misure da adottare contenute sono:

  • all’interno dei locali fornire informazione sulle misure di prevenzione da rispettare;
  • rilevazione della temperatura corporea ed accesso vietato se questa supera i 37,5 °C;
  • promozione del contatto con clienti a distanza dove possibile;
  • favorire l’accesso ai clienti solo su prenotazione, con numero limitato in base alla capienza del locale;
  • riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di 1 metro di distanza sia tra le postazioni di lavoro che tra i clienti, se questo non è possibile dovrà essere utilizzata la mascherina;
  • l’area di lavoro, può essere delimitata da barriere fisiche per prevenire il contagio tramite droplet;
  • mettere a disposizione prodotti per l’igiene delle mani dei clienti nelle aree di attesa;
  • igienizzare le mani prima e dopo ogni servizio reso al cliente;
  • per le riunioni favorire modalità a distanza, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina;
  • pulire le superfici e disinfettare le attrezzature prima di servire un nuovo cliente;
  • favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, verificando l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna;
  • per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere la funzione di ricircolo dell’aria se possibile;
  • rafforzare le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, va garantita la pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo e se tecnicamente possibile sostituire i filtri esistenti con filtri di classe superiore;
  • nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Collaborazione delle aziende con l’autorità sanitaria

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) fornisce ulteriori precisazioni. Ad esempio, specifica che per prevenire focolai nelle aree maggiormente colpite dal virus, i datori di lavoro dovranno fornire collaborazione con l’autorità sanitaria competente che può disporre misure aggiuntive come l’esecuzione del tampone per i lavoratori. Questa collaborazione è necessaria anche per la gestione di persone sintomatiche in azienda o positive al tampone COVID-19 per la definizione di “contatti stretti”(lavoratori, terzisti, fornitori, cliente, etc). Secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria può essere necessaria la richiesta di lasciare lo stabilimento ai “contatti stretti”. Segnalare situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori attraverso il medico competente, nel rispetto della privacy. 

Intensificare la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti e delle attrezzature, sia per le postazioni di lavoro che per le aree comuni. Perciò è necessario l’utilizzo di detergenti adeguati, in particolare per le attrezzature di uso comune. Si consiglia pertanto di definire un piano per le attività di pulizia e sanificazione stabilendo frequenza e modalità, anche affidandolo ad aziende esterne per la sanificazione professionale.

Attività di formazione in presenza 

Il Protocollo consente lo svolgimento in presenza della formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori interni, secondo le disposizioni delle singole regioni. Sono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, così come l’attività formativa in presenza nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. Sempre garantendo il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali, seguendo le indicazioni fornite dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. 

Trasferte nazionali e internazionali

Per quanto riguarda le eventuali trasferte nazionali o internazionali, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) consiglia di predisporre (o aggiornare) un documento condiviso sull’ambito dei rischi per la salute dei lavoratori correlati alle trasferte, in cui inserire le precauzioni derivanti dal contesto epidemiologico. Questo aspetto è di competenza del datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente (se presente) e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Spostamenti relativi al luogo di lavoro

Per ridurre i rischi derivanti dalle aggregazioni sociali negli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro ed il rientro al proprio domicilio sono incentivate le forme di trasporto tramite mezzi privati o con l’utilizzo di navette aziendali, nel rispetto del dovuto distanziamento interpersonale e con adozione di dispositivi di protezione individuale.

Lavoratori che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2

I lavoratori possono essere reintegrati in azienda solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, secondo la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. Sono dunque individuate diverse casistiche: 

  • il reintegro di lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero avviene dopo la negativizzazione ed una visita medica che attesti l’idoneità alla mansione;
  • la riammissione di lavoratori positivi sintomatici che non hanno avuto ricovero può avvenire dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
  • il rientro di lavoratori positivi asintomatici avviene dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo;
  • nel caso di lavoratori positivi a lungo termine, oltre il ventunesimo giorno, il reintegro può avvenire solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico ed è necessario il certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante;
  • il reintegro di lavoratore contatto stretto asintomatico di un caso positivo avviene dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e tampone molecolare o antigenico con esito negativo.
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