L’Attestato di prestazione energetica, meglio conosciuto come Ape, è il documento che indica le caratteristiche energetiche di un edificio o di una singola unità immobiliare.
I tuoi clienti non possono farne a meno: l’Ape è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, demolizione e ricostruzione o per l’ampliamento degli edifici esistenti, che prevedono la creazione di nuovi volumi climatizzati, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. E ancora, in caso di compravendite immobiliari, locazioni e donazioni. Nei nuovi edifici è compito del costruttore produrre l’Ape, mentre negli edifici esistenti se ne occupa il proprietario dell’immobile. Il decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 ha introdotto alcune novità in materia di Ape, che vanno a modificare le disposizioni contenute nel dlgs 19 agosto 2005, n.192.
Sei un soggetto certificatore?
I soggetti certificatori devono seguire una precisa procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili. I tre punti principali sono:
L’Ape contiene una serie di dati sull’efficienza energetica, che permettono ai cittadini di valutare e confrontare edifici fra loro diversi. Ad esempio: la classe energetica; la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio; le emissioni di anidride carbonica; le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti; la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.
L’Ape ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio, ma deve essere aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La legge prevede, inoltre, che la validità temporale massima sia subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. In caso contrario, l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’Ape (se dovuta), sono previste per le parti sanzioni amministrative di importo compreso tra i 3.000 e i 18.000 euro, mentre la sanzione varia da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, ma nel caso in cui la durata della locazione non superi i tre anni la multa è dimezzata.
Sanzioni anche per il professionista che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità previste dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie (da 700 a 4.200 euro) e per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità (da 1.000 a 6.000 euro).
Requisito essenziale per accedere al Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio per interventi di riqualificazione energetica, vi è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante l’Ape rilasciato da un tecnico abilitato. Per gli interventi che interessano le parti comuni condominiali, occorrerà capire se è sufficiente la diagnosi energetica dell’interno edificio o servirà eseguire l’Ape sui singoli appartamenti che compongono lo stabile.