Nell’ottica di incentivare l’economia circolare il ministero della Transizione Ecologica ha introdotto una nuova norma “end of waste” relativa ai rifiuti da cantiere. Il decreto contiene novità per quanto riguarda il trattamento di rifiuti inerti, originati da scarti di lavorazione provenienti da ristrutturazioni con demolizioni o di origine minerale.
Il concetto di “End of Waste” è stato introdotto nella Direttiva Quadro Europea sui Rifiuti (WFD) e inserito nel diritto interno della Comunità europea a partire dal 2011. I materiali di scarto che raggiungono lo status di “end of waste” hanno un percorso più semplice per quanto riguarda riciclo e riutilizzo, senza produrre effetti nocivi sulla salute delle persone e sull’ambiente.
I rifiuti che sarebbero finiti in discarica diventano in questo modo una risorsa, portando ad una riduzione dell’impatto ambientale derivante dalla gestione dei rifiuti.
I rifiuti inerti sono classificati come “rifiuti speciali” e pertanto richiedono un trattamento specifico nelle fasi di raccolta, smaltimento e riutilizzo. Le grandi quantità di queste tipologie di rifiuti da cantiere, legate anche al boom innescato dalle agevolazioni fiscali, porta alla necessità di adottare normative nuove che ne consentono il recupero. Se rispettati determinati criteri i materiali inerti derivanti dalle opere di costruzione, demolizione o scavo possono essere riutilizzati sotto nuove forme nel campo delle costruzioni.
Tra i rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione rientrano mattoni, piastrelle, cemento, rifiuti misti, terre e rocce da scavo non contenenti sostanze pericolose. Tra i rifiuti inerti di origine minerale sono inclusi invece scarti di sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, vermiculite e perlite.
Con il decreto del MiTE n°278, firmato il 15 luglio 2022, vengono stabiliti i criteri in base ai quali gli scarti di materiali inerti prodotti dalle attività edilizie cessano di essere un rifiuto (ai sensi dell’art. 184 ter del TU Ambiente) e si trasformano in aggregati recuperati. Si tratta un importante misura poiché contiene quelle che saranno le nuove regole per il riciclo dei rifiuti da cantiere. L’obiettivo è accelerare la transizione energetica.
Gli scarti di materiali inerti vengono dunque classificati come aggregati recuperati. Preferibilmente questi provengono da demolizione selettiva in modo da agevolare tutto il processo. Affinché gli scarti possano essere trasformati in aggregati recuperati devono rispettare specifici criteri in modo da non essere pericolosi. Non sono inclusi gli inerti abbandonati o sotterrati. I criteri sono contenuti nell’allegato 1 del decreto Mite. Per avere indicazioni più specifiche occorre quindi attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il grande vantaggio del cambiamento apportato da questa norma è la possibilità per chi produce un rifiuto di avere tra le mani un materiale totalmente recuperabile. Si tratta di risorse che possono prendere il posto di materie prime, sempre applicando i criteri stabiliti dalle normative.
Chi produce il rifiuto da utilizzare come aggregato recuperato deve certificare attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il lotto sia conforme ai criteri e che rispetti le norme tecniche di conformità.Il produttore è infatti responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. L’attestazione deve essere inoltrata all’Autorità competente e alla propria Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e conservata per 5 anni insieme a un campione del lotto.
Sono esonerate dalla conservazione le imprese che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Gli aggregati recuperati possono essere utilizzati per :
La nuova misura entrerà in vigore a partire da 180 giorni dopo la pubblicazione sul sito del MiTE.Questi 6 mesi sono dunque il periodo utile per aggiornarsi e ottenere le autorizzazioni necessarie.Nel frattempo i materiali di recupero già autorizzati nel rispetto del DM 5 febbraio 1998 e sue modificazioni si potranno ancora utilizzare.