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Superbonus: cessione del credito parziale

13 Giugno, 2022
rossella

Sono tanti i cambiamenti che nel tempo hanno riguardato il Superbonus 110%, pertanto l’agevolazione oggi ha regole diverse rispetto alla sua prima apparizione, in parte per evitare le frodi fiscali.

A partire dal 1° maggio è stato introdotto come meccanismo di controllo il divieto di cessione parziale del credito derivante dal Superbonus, una novità che può portare dubbi sull’applicazione. Intanto il nuovo provvedimento del 10 giugno 2022 apporta ulteriori modifiche al meccanismo di cessione del credito.

Vediamo alcuni chiarimenti riguardo alla cessione del credito parziale.

Superbonus: cessione del credito parziale

Suddivisione in quote del credito d’imposta

Il Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) ha portato all’introduzione di una misura che porta alla suddivisione in quote annuali del credito derivante da Superbonus 110% ed altri interventi di ristrutturazione che usufruiscono delle detrazioni fiscali. 

Ogni quota è identificata da un codice univoco, da utilizzare per le comunicazioni delle cessioni in modo che non ci possano essere essere confusioni.

Si può fare la cessione parziale del credito di imposta?

Ogni singola rata annuale formante il credito di imposta ed identificata con il proprio codice può essere ceduta solo integralmente. Questo fa si che non siano ammesse invece cessioni parziali successive alla prima. L’importo di ogni rata è fruibile anche in compensazione, utilizzando i pagamenti con modello F24. Soltanto in questo caso il credito potrà essere frazionato.

Si possono cedere singole rate?

Si può cedere una o più rate che compongono un credito purché si tratti dell’importo integrale. Il divieto di cessione parziale è riferito soltanto a frazionamenti delle singole rate annuali.

 Le rate in cui è suddiviso il credito ottenuto potranno essere dunque cedute esclusivamente per l’intero importo. Ciò può avvenire anche in un secondo momento con esercizio dell’opzione di prima cessione o sconto in fattura.

Tracciabilità delle cessioni

L’assegnazione di un codice identificativo per ogni quota del credito d’imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi consente di poter tracciare senza possibilità di errore le singole rate. Utilizzando la “Piattaforma cessione crediti”, creata appositamente per le comunicazioni relative alle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate, si possono visualizzare le quote ed il numero identificativo associato derivanti ai crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura.

Seguendo le regole del nuovo meccanismo, introdotto con il provvedimento del 10 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate, soltanto la prima cessione è libera.

La seconda e la terza cessione devono, invece, si possono effettuare solo verso soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Ulteriori cessioni possono essere effettuate solo dalle banche a propri titolari di conto corrente, mentre chi ha acquistato un credito può effettuare una sola cessione ulteriore a soggetti qualificati

A partire da quando si applica il divieto di cessione parziale

Le nuovi disposizioni circa l’utilizzo parziale delle quote di detrazione si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Si applica sempre ai crediti caricati entro il giorno 10 del mese successivo. Prima di questa data era consentito effettuare cessioni a più soggetti oppure cedere una parte del credito ed utilizzare la parte restante come detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi.

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