L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato alcune specifiche tecniche relative alla comunicazione telematica necessaria per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito, un’importante opzione legata alle ristrutturazioni edilizie ed in particolare al Superbonus 110%. Le nuove istruzioni sono contenute in una guida pubblicata il 29 marzo 2021dal titolo “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” si articola in diversi punti.
Vediamo quali sono le nuove istruzioni.
Il limite di spesa per specifici interventi condominiali, contrassegnati dal numero 16 e 17, è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Gli interventi riguardano:
In alcune situazioni particolari, l’asseverazione per l’efficienza energetica realizzata da un tecnico abilitato non è obbligatoria. Se si opta per il Superbonus si applica questa eccezione agli interventi trainati n. 19 e n. 20, ovvero installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti, a condizione che l’intervento trainante associato rientri nella categoria Sismabonus. Il visto di conformità rilasciato da CAF o commercialisti rimane invece obbligatorio anche in questi casi.
I limiti di spesa per interventi eseguiti su edifici che hanno subito danni in seguito a terremoti vengono aumentati del 50% se gli stessi interventi possono beneficiare del Superbonus 110%. Il raddoppio dei limiti di spesa è concesso per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus che rientrano nei codici 1 e 2, oppure da 4 a 15 o 26 e 27. Per ottenere questa maggiorazione nella comunicazione telematica effettuata per l’opzione di cessione del credito occorrerà indicare il valore “S”, corrispondente a Sisma, nel campo “Tipologia Immobile” (T/U). Per interventi su edifici condominiali l’aumento del 50% della detrazione si applica solo se ciascuna unità immobiliare ha correttamente compilato il modulo inserendo il valore “S” nel campo “Tipologia Immobile”. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.
Un’ulteriore novità riguarda le agevolazioni per “Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)” classificati con il n. 12. Il limite detraibile delle spese sostenute a decorrere dal 2021 viene fissato a 15.000 €.
Nella nota dell’Agenzia delle Entrate è contenuta un’ulteriore precisazione per quanto riguarda gli interventi condominiali agevolati dal Superbonus 110%. Si specifica che il codice fiscale del beneficiario della detrazione che cede il credito di imposta a terzi non può coincidere con il codice fiscale del condominio.