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Proroga dei titoli abilitativi per interventi relativi al Covid-19

4 Maggio, 2021
rossella

La situazione di emergenza dovuta alla pandemia continua ad avere effetti su differenti aspetti nel settore edile. Per consentire di operare con più flessibilità, considerate le difficoltà che la situazione impone, il governo ha deciso di introdurre dei provvedimenti straordinari connessi con il rilascio dei titoli abilitativi necessari per effettuare interventi relativi al Covid-19. Vediamo nel dettaglio cosa comportano tali provvedimenti, ideati per offrire la possibilità di snellire le procedure necessarie per avviare gli interventi edili da realizzare per far fronte all'emergenza sanitaria.

Proroga dei titoli abilitativi per interventi relativi al Covid-19

Ampliata la validità di misure straordinarie sui titoli abilitativi 

I termini previsti dalle disposizioni legislative edilizie connesse con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Ciò è quanto è contenuto nell’art. 10 del Decreto-Legge n°56 del 30 aprile 2021, soprannominato "Decreto Proroghe di Primavera”. Questo articolo modifica l’art. 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n° 34 del 19 maggio 2020, modificato dalla legge n° 77 del 17 luglio 2020 che lo converte in legge.

Interventi che non richiedono il rilascio di permessi fino al 31 dicembre 2021.

Gli interventi, anche di tipo edilizio, necessari ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza obbligatorie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 sono sempre ammessi, senza la necessità di ottenere titoli abilitativi.

Per tali interventi è sufficiente presentare al Comune di competenza la CILA (Comunicazione di Avvio dei Lavori Asseverata), redatta da un tecnico abilitato e corredata da un dichiarazione del soggetto interessato che attesta che si tratta di "opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19". 

Questa misura straordinaria si applica ad opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la conclusione dello stato di emergenza, anche quando non rientrano tra le opere di edilizia libera. Tutto ciò purché siano rispettate le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Per questo genere di interventi la CILA sostituisce quindi il Permesso di Costruire (PdC) o la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) fino al 31 dicembre 2021, diversamente da quanto contenuto nel Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001). Non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'interessato se ne ha bisogno ha comunque la facoltà di richiedere i titoli abilitativi.

Prorogata la validità dei titoli abilitativi 

Secondo un ulteriore decreto legge, invece, i termini previsti dalle disposizioni legislative connessi allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono prorogati. Questo è quanto è contenuto nell'Art. 11 del DL n° 52 del 22 aprile 2021 che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021.

Sono interessati da questo provvedimento la proroga della validità di titoli abilitativi come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali, così come per altri atti abilitativi, permessi, certificati, autorizzazioni e concessioni con scadenza fissata tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021.

Grazie a questo provvedimento la validità dei titoli edilizi è estesa al 29 ottobre 2021, ovvero il 90° giorno  dalla chiusura dello stato di emergenza Covid-19. Il rinvio delle scadenze si deve alla legge di conversione del Decreto-Legge n° 104 del 14 agosto 2020, conosciuto come "Dl Agosto", per il quale la scadenza degli atti in scadenza va di pari passo al protrarsi dello stato di emergenza (come stabilito nell'articolo 103 del Decreto-Legge n°18 del 17 marzo 2020, modificato dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge n°125 del 7 ottobre 2020).

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